Violazioni amministrative
Omessa o inidonea informativa all'interessato (art. 161)
Pagameno di una somma da 3.000 a 18.000 Euro
(fino a 30.000nel caso di dati sensibili o giudiziari)
Cessione di dati in violazione di legge (art. 162)
Pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 Euro ed eventuale obbligo di pubblicazione del provvedimento del Garante su uno o piu_ giornali
Omessa o incompleta notificazione al Garante (art. 163)
Pagamento di una somma da 10.000 a 60.000 Euro
Omessa fornitura informazioni o esibizione documenti richiesti dal Garante ( art. 164)
Pagamento di una somma da 4.000 a 24.000 Euro
COME SANZIONE ACCESSORIA PUO_ ESSERE ORDINATA LA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SU UNO O PIU_GIORNALI
Illeciti penali
mancato ottenimento del consenso degli interessati da parte di privato o ente pubblico economico
mancata limitazione del trattamento per lo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte di ente pubblico
comunicazione di dati ad altro ente pubblico al di fuori di espresse previsioni di legge
reclusione da sei a diciotto mesi, se dal fatto deriva nocumento, al fine di trarne profitto - per sé o per altri - o si arreca ad altri un danno
mancata adozione di idonee garanzie per trattamenti di dati che presentano rischi per i diritti e le liberta_ fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato
trattamento di dati sensibili senza autorizzazione di legge da parte di ente pubblico
trattamento di dati giudiziari senza autorizzazione di legge da parte di ente pubblico
diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, diffusione di dati sensibili e giudiziari senza espressa previsione di legge da parte di ente pubblico
comunicazione e diffusione di dati dei quali è stata ordinata la cancellazione o dei quali e_ "scaduto" il tempo di conservazione
trattamento di dati sensibili senza consenso e senza autorizzazione del Garante
trattamento di dati giudiziari senza espressa previsione di legge o autorizzazione del Garante
trasferimento di dati personali al di fuori dell'Unione Europea verso Paesi il cui ordinamento non assicura un livello di tutela delle persone adeguato
reclusione da uno a tre anni, se dal fatto deriva nocumento, al fine di trarne profitto - per sé o per altri - o si arreca ad altri un danno
dichiarazioni o attestazioni di false notizie o circostanze o produzione di atti o documenti falsi, nella notificazione di cui all'art. 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti,
reclusione da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.