Sanzioni previste per le violazioni, suddivise per OBBLIGHI:
VALUTAZIONE DEI RISCHI
•mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi:
•mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi
•mancata valutazione dei rischi ed elaborazione del documento da effettuare in collaborazione con il Medico competente, quando prevista la sorveglianza sanitaria, e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nonché previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
•mancata verifica ed aggiornamento periodico della valutazione svolta e del documento elaborato in relazione alle modifiche più significative apportate al processo produttivo
•assenza di autocertificazione scritta dell’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e dell’adempimento degli obblighi ad essa collegati
•mancata valutazione dell’esposizione ad Agenti Cancerogeni o Mutageni e mancata integrazione del Documento di valutazione dei rischi, per quelle attività che comportano la presenza di Agenti Cancerogeni o Mutageni, con i dati sulle sostanze utilizzate, sull’esposizione dei lavoratori e sulla loro informazione
•mancata valutazione dell’esposizione ad Agenti Biologici e mancata integrazione del Documento di valutazione dei rischi, per quelle attività che comportano la presenza di Agenti Biologici, con i dati sulle sostanze utilizzate, sull’esposizione dei lavoratori e sulla loro informazione
ARRESTO DA TRE A SEI MESI O CON L’AMMENDA DA 1.549,37 A 4.131,66 €
NOMINE
•mancata designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
•mancata designazione degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all’azienda
•mancata designazione preventiva dei Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza
ARRESTO DA TRE A SEI MESI O CON L’AMMENDA DA 1.549,37 A 4.131,66 €
•mancata comunicazione all’Ispettorato del Lavoro e alle Unità Sanitarie locali territorialmente competenti del nominativo della persona designata come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno ovvero esterno all’Azienda.
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 516,46 A 3.098,74 €
SORVEGLIANZA SANITARIA
•mancanza di controlli sanitari per i lavoratori addetti ad attività per le quali la Valutazione dei Rischi ha evidenziato un rischio per la salute
•mancanza di adozione di misure protettive per i lavoratori
ARRESTO DA TRE A SEI MESI O CON L’AMMENDA DA 1.549,37 A 4.131,66 €
•mancata richiesta di osservanza da parte del Medico competente degli obblighi previsti dal D. L.vo 626/94, informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva
ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O CON L’AMMENDA DA 5 516,46 a 2.582,28 €
•mancata tenuta e custodia presso l’azienda ovvero unità produttiva, della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
•mancata comunicazione, in seguito a richiesta da parte dei lavoratori interessati soggetti a sorveglianza sanitaria ed iscritti nel Registro di esposizione e con cartelle sanitarie, delle relative annotazioni individuali contenute nel detto registro e, tramite il medico competente, dei dati della cartella sanitaria e di rischio
•mancato, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, invio all’Istituto superiore per la previdenza e la sicurezza sul lavoro - ISPESL della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro, con consegna della copia stessa al lavoratore
•mancata consegna del registro di esposizione e delle cartelle sanitarie e di rischio all’ISPSEL in caso di cessazione dell’attività dell’azienda
•mancata custodia e conservazione del registro di esposizione e delle cartelle sanitarie e di rischio fino alla risoluzione del rapporto di lavoro
•mancata consegna della copia del Registro di esposizione dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni:
•all’ISPESL ed all’organo di vigilanza competente per territorio con comunicazione ad essi ogni tre anni e, comunque, ogni qualvolta i medesimi facciano richiesta, delle variazioni intervenute;
•all’Istituto Superiore di Sanità, su richiesta;
•all’Organo di Vigilanza competente per territorio, in caso di cessazione di attività dell’azienda
•mancata richiesta all’ISPESL, in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, del Registro di esposizione, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio.
•mancata consegna della copia del Registro di esposizione dei lavoratori esposti ad agenti biologici:
•all’Istituto Superiore di Sanità, all’ISPESL ed all’organo di vigilanza competente per territorio, con comunicazione ad essi ogni tre anni e, comunque, ogni qualvolta i medesimi facciano richiesta, delle variazioni intervenute;
•all’Istituto Superiore di Sanità e all’Organo di Vigilanza competente per territorio, in caso di cessazione del rapporto di lavoro
•all’Istituto Superiore di Sanità e all’Organo di Vigilanza competente per territorio, in caso di cessazione di attività dell’azienda
•mancata richiesta all’ISPESL, in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti biologici, della copia delle annotazioni individuali contenute nel Registro di esposizione, nonché della cartella sanitaria e di rischio.
•mancata comunicazione, tramite il medico competente, ai lavoratori interessati, circa le relative annotazioni individuali contenute nel Registro degli esposti e nella cartella sanitaria e di rischio ed al Rappresentante per la Sicurezza dei dati collettivi anonimi contenuti nel Registro degli esposti
•mancata conservazione del Registro degli esposti con le relative annotazioni individuali e delle cartelle sanitarie e di rischio fino a risoluzione del rapporto di lavoro e fino a dieci anni (quaranta in casi di maggiore gravità) dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici.
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 516,46 A 3.098,74 €
CONSULTAZIONE CON I LAVORATORI E CON I SERVIZI PUBBLICI
•mancato affidamento dei compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
•mancata concessione di permesso ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante per la Sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e mancato consenso al Rappresentante per la Sicurezza di accesso alle informazioni ed alla documentazione
•mancata consultazione del Rappresentante per la Sicurezza:
oin merito alla Valutazione dei rischi, alla individuazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;
oin merito alla consultazione circa la designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
oin merito alla consultazione in merito all’organizzazione della formazione
•mancata organizzazione dei necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
•mancata informazione preventiva dei Lavoratori e del Rappresentante per la Sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell’organizzazione del lavoro, in merito alle attività che comportano l’uso di attrezzature munite di Videoterminali.
•per non aver provveduto affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti Agenti chimici Cancerogeni o Mutageni siano stati etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile con contrassegni e altre indicazioni
•per non aver provveduto a comunicare tempestivamente all’organo di vigilanza il verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad Agenti Cancerogeni Mutageni e non aver riferito le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
•per non aver predisposto, per la protezione da Agenti Cancerogeni Mutageni, in collaborazione con il Medico competente, un Registro di esposizione e cartelle sanitarie nel quale vengono riportati i nominativi dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e nel quale viene riportato per ciascuno di essi l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente.
•per non aver provveduto a contrassegnare, con segnali di sicurezza i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi siano chiaramente identificabili.
•per non aver provveduto agli opportuni adeguamenti normativi in merito alla protezione da agenti chimici.
•per non aver comunicato all’organo di vigilanza territoriale competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori che comportano l’impiego di Agenti Biologici dei gruppi 2 o 3:
o a) il nome e l’indirizzo dell’azienda ed il suo titolare;
o b) il documento di Valutazione dei Rischi;
•per non aver comunicato quanto sopraddetto in caso di attività che comportano l’utilizzo di un agente biologico del gruppo 4;
•per non aver inviato una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque ogniqualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato in via provvisoria.
•per non aver informato, quando in possesso dell’idonea Autorizzazione del Ministero della Sanità circa l’utilizzo, nell’esercizio della propria attività, di un Agente Biologico del gruppo 4, il Ministero della Sanità stessa di ogni nuovo Agente Biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un Agente Biologico del gruppo 4.
•per non aver informato al più presto possibile l’organo di vigilanza territoriale competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, circa la dispersione nell’ambiente di un Agente Biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, le cause che lo hanno determinato e le misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.
•per non aver esposto nei luoghi di lavoro in cui vi è esposizione ad Agenti Biologici, cartelli ben visibili su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio o di incidente.
•per non aver iscritto i lavoratori addetti ad attività comportanti l’uso di Agenti Biologici del gruppo 3 ovvero 4, in un apposito Registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale;
•per non aver aggiornato il Registro sopraddetto e fatto provvedere alla sua tenuta e cura al Medico competente
ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O CON L’AMMENDA DA 516,46 A 2.582,28 €
•mancata tenuta di un Registro nel quale devono essere annotati gli Infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno.
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 516,46 A 3.098,74 €
RIUNIONE PERIODICA
•mancata convocazione di una riunione, anche tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, per le aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, almeno una volta all’anno
•mancato esame da parte dei partecipanti alla riunione:
a) del documento di Valutazione dei Rischi riconosciuto dall’azienda come previsto dall’art. 4, commi 2 e 3 del presente Decreto;
b) dell’idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c) dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
•mancata convocazione della riunione in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
•mancata convocazione di una riunione, su richiesta del rappresentante dei Lavoratori, per quelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, in caso di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
•mancata redazione, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, del verbale della riunione e tenuta dello stesso a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 516,46 A 3.098,74 €
RAPPORTI CON IL RSPP
•mancata informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dello svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, nonché prevenzione incendi e di evacuazione, qualora dovesse rientrare nei casi previsti nell’Allegato I del presente Decreto;
•mancata frequenza, da parte del Datore di Lavoro - RSPP, di apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e mancata trasmissione all’organo di vigilanza competente per territorio di:
a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all’art. 4, commi 1, 2, 3 e 11 del presente Decreto (lettera sostituita dall’art. 7, comma 1 del D. Lgs. n. 242 del 19 marzo 1996);
c) una relazione sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d) l’attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O CON L’AMMENDA DA 516,46 A 2.582,28 €
FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
•per non aver impartito a tutti i lavoratori un’opportuna ed adeguata formazione in materia di sicurezza e di salute, nelle appropriate occasioni, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni
•per non aver impartito a tutti i lavoratori un’opportuna ed adeguata formazione in materia di sicurezza e di salute, nelle appropriate occasioni, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni
•per non aver impartito a tutti i lavoratori un’opportuna ed adeguata formazione in materia di sicurezza e di salute, nelle appropriate occasioni, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni
•per non aver periodicamente ripetuto la formazione in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi.
•per non aver impartito al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza una formazione particolare tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e di prevenzione dei rischi
•per non aver impartito una specifica formazione agli incaricati alle attività di prevenzione incendio, lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque di gestione dell’emergenza
•per non aver formato ed addestrato correttamente ed adeguatamente i lavoratori circa il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro
•per non aver assicurato un’adeguata formazione in merito al corretto e pratico utilizzo dei DPI
•per non aver addestrato i lavoratori all’uso dei DPI che appartengono alla terza categoria ai sensi del D. Lgs. n. 475 del 4 dicembre 1992 ed all’uso dei DPI di protezione dell’udito
•per non aver assicurato ai lavoratori una formazione adeguata, per una corretta Movimentazione Manuale dei Carichi
•per non aver assicurato ai lavoratori una formazione adeguata in merito all’utilizzo di attrezzature munite di Videoterminali circa le misure da adottare al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell’attività, la protezione degli occhi e della vista
•per non aver assicurato ai lavoratori una formazione adeguata in merito alla protezione da agenti cancerogeni e mutageni;
•per non aver assicurato ai lavoratori una formazione adeguata in merito agli agenti biologici utilizzati.
ARRESTO DA TRE A SEI MESI O CON L’AMMENDA DA 1.549,37 A 4.131,66 €
•mancata informazione in tempi brevi dei lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
•mancata informazione ai Servizi di Prevenzione e Protezione in merito:
a) alla natura dei rischi;
b) all’organizzazione del lavoro, alla programmazione e all’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) ai dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e) alle prescrizioni degli organi di vigilanza.
•mancata informazione di tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare.
•mancata informazione a ciascun lavoratore in merito a:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori e di pronto soccorso;
•mancata informazione del lavoratore ed istruzione d’uso per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, in relazione alla sicurezza e relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni normali prevedibili;
•mancata informazione dei lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tale attrezzature
•mancata informazione ed istruzioni d’uso impartite in maniera comprensibile ai lavoratori interessati.
•mancata istruzione comprensibile ai lavoratori circa il corretto utilizzo dei Dispositivi di protezione Individuali (DPI);
•mancata informazione preliminare al lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
•mancata informazione adeguata disponibile all’azienda ovvero unità produttiva su ogni DPI.
•mancata informazione ai lavoratori in merito alla Movimentazione Manuale dei Carichi ed in particolare circa:
a) il peso del carico;
b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all’Allegato VI del presente Decreto;
•mancata informazione dei lavoratori che fanno uso di attrezzature munite di Videoterminali, in particolare per quanto riguarda:
• a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso;
• b) le modalità di svolgimento dell’attività;
• c) la protezione degli occhi e della vista.
•mancata informazione ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, in merito alla protezione da Agenti Cancerogeni Mutageni (Titolo VII del presente Decreto modificato dall’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 66 del 25 febbraio 2000 dove in precedenza era “Protezione da agenti cancerogeni”), in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
•mancata informazione circa la protezione dagli Agenti Chimici fornendo ai lavoratori informazioni circa:
a) i dati ottenuti attraverso la Valutazione del Rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazione su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei Decreti Legislativi n. 52 del 3 febbraio 1997 e n. 285 del 16 luglio 1998 e successive modifiche;
• mancata informazione in modo:
a) adeguato al risultato della Valutazione del Rischio. Informazioni che possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione ed addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rilevato dalla Valutazione del Rischio;
b) aggiornato per tenere conto del cambiamento delle circostanze;
•mancata informazione dei lavoratori, per quelle attività per le quali la Valutazione dei Rischi ha evidenziato rischi per la salute dei lavoratori in merito alla Protezione da Agenti Biologici, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli Agenti Biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O CON L’AMMENDA DA 516,46 A 2.582,28 € PER MANCATA
MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI PERICOLO
•per non aver preso le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
•per non aver adottato le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dato istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
•per non essersi astenuto, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
•per non aver preso provvedimenti appropriati al fine di evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;
•per non aver adottato le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori, nonché in caso di pericolo grave e immediato.
•per non aver programmato gli interventi, preso i provvedimenti e dato istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
•per non aver preso i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
•per non essersi astenuto, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
•per non aver preso provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza tenendo conto della natura dell’attività produttiva e delle dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, sentito il Medico competente se previsto, quindi tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
ARRESTO DA TRE A SEI MESI O CON L’AMMENDA DA 1.549,37 A 4.131,66 €
DPI
•per non aver fornito ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
•per non aver provveduto a dotare i lavoratori di dispositivi di protezione individuali quando necessari;
•per non aver fornito ai lavoratori i DPI conformi ad opportuni requisiti;
•per non aver mantenuto in efficienza i DPI, provveduto affinché i DPI vengano utilizzati soltanto per gli usi previsti, destinato i DPI ad un uso personale e/o preso misure adeguate quando il DPI è utilizzato da più persone.
ARRESTO DA TRE A SEI MESI O CON L’AMMENDA DA 1.549,37 A 4.131,66 €
•per mancata richiesta di osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O CON L’AMMENDA DA 516,46 2.582,28 €
APPALTI
•mancata cooperazione con le imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative oggetto dell’appalto;
•mancato coordinamento con le imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ed il mancato scambio di reciproche informazioni al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
ARRESTO DA TRE A SEI MESI O CON L’AMMENDA DA 1.549,37 A 4.131,66 €
•per mancata richiesta di osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
•mancata verifica in merito ai requisiti posseduti dalle aziende appaltatrici o dai lavoratori autonomi mediante presa visione della loro iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, nonché mediante verifica dell’idoneità tecnico - professionale delle stesse in relazione ai lavori affidati in appalto o contratto d’opera;
•mancata informazione fornita alle stesse imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi in merito ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività aziendale;
•mancata promozione della cooperazione e di un coordinamento, così come definito all’art. 7, comma 2, del presente Decreto. Obbligo non esteso ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi (comma sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 242 del 19 marzo 1996).
ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O CON L’AMMENDA DA 516,46 2.582,28