"Principi di prevenzione" espressi dalla Comunità Europea Carbone e Acciaio CCECA) sin dal 1967, che trovano tutti ampio riscontro nella Direttiva comunitaria 89/391/CEE e che pertanto si possono oggi individuare nella legge italiana di recepimento della direttiva medesima (D.Lgs. 626/94):

1] La direzione al livello più elevato considera la promozione della sicurezza e dell'Igiene sul lavoro come parte essenziale dei propri compiti.

2) È necessario che essa diffonda il suo atteggiamento mentale, preferibilmente per iscritto. all'insieme del personale, sotto forma di principi chiaramente definiti.

3) Le attività di sicurezza e di igiene devono essere integrate nelle attività di produzione di modo che non ne possano essere dissociate. Le modalità di Integrazione vanno chiaramente definite a tutti i reparti ed a qualsiasi livello.

4) Per tutte le azioni di sicurezza sul lavoro è essenziale che la direzione dell'impresa ed i vari reparti di quest'ultima possano avvalersi dei consigli di un servizio specializzato di sicurezza posto direttamente alle dipendenze della direzione, senza che ciò esoneri gli stessi dai propri obblighi fondamentali al riguardo(*).

5) Ogni membro della gerarchia, quale che sia il suo livello, è tenuto a svolgere i compiti di sicurezza sul lavoro nel settore di sua competenza e a riferirne ai suoi superiori gerarchici. Ciò implica che, nelle valutazioni del personale, i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro intervengano allo stesso titolo degli altri requisiti.

6) Tutte le attività di Sicurezza sul lavoro devono essere coordinate nell'ambito di un programma coerente. Esso deve essere scaglionato da relazioni periodiche che facciano il punto del suo stato di avanzamento e che permettano il suo continuo adattamento.

7) Conviene che su questo programma si domandi il parere del rappresentanti dei lavoratori, la cui collaborazione, in tutti i settori della sicurezza sul lavoro, è della più alta importanza.

8) Il programma deve Ispirarsi non soltanto all'analisI delle statistiche degli infortuni occorsi, ma anche allo studio approfondito, prima che l'infortunio si verifichi, dei rischi inerenti a ciascun settore di attività.

9) Ciascuna delle azioni di sicurezza sul lavoro previste nel programma deve constare di varie fasi. preparazione, applicazione, controllo o controlli dell'esecuzione, valutazione ed utilizzazione dei risultati.

10) Oltre agli aspetti tecnici e di organizzazione della sicurezza sul lavoro, l'azione di formazione In materia di sicurezza a tutti i livelli gerarchici e a tutto il personale, è della più alta importanza. A tale scopo bisogna tendere a far si che la formazione in materia di sicurezza sul lavoro sia realizzata quale parte integrante nella formazione professionale. Nella misura in cui tale integrazione non fosse già realizzata, il programma aziendale dovrebbe includere un posto specifico di formazione complementare in tale campo.

(*) Adattamenti ispirati a tale principio possono rivelarsI necessari nelle piccole imprese sprovviste di un servizio di sicurezza.