Il Codice della Privacy, entrato in vigore il 1° gennaio 2004, ha riunito in modo organico la normativa di tutela relativa al trattamento dei dati personali; ha offerto all'intera amministrazione pubblica un'occasione significativa per portare a compimento il processo di modernizzazione, in modo da adeguare il proprio assetto organizzativo e funzionale dando idonee risposte alle istanze dei cittadini rivolte al massimo rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.


L'utilizzo delle informazioni (concernenti la salute, la vita sessuale, la sfera religiosa, politico-sindacale o filosofica, nonché l'origine razziale ed etnica) è soggetto a rigorose cautele anche in base alla disciplina comunitaria, la quale vieta il loro trattamento a meno che ricorrano specifici motivi di interesse pubblico rilevante e siano altresì assicurate opportune garanzie (art. 8 direttiva cit.). Analoghe cautele sono previste per i dati di carattere giudiziario.


Nel quadro della tematica in esame, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo -accanto ad altri doveri in materia- di rendere trasparenti ai cittadini quali informazioni vengono raccolte tra quelle particolarmente delicate cui si è fatto riferimento; devono altresì chiarire come utilizzano queste informazioni per le finalità di rilevante interesse pubblico individuate con legge. Tali indicazioni vanno trasfuse in un atto regolamentare cui va data ampia pubblicità (artt. 4, comma 1, lett. d) ed e), 20, comma 2 e 21, comma 2, del Codice).

DPS