Il provvedimento generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati Personali, datato 29 aprile 2004 fornisce le prescrizioni generali nella materia e sancisce il divieto di utilizzare sistemi audiovisivi in luoghi aziendali riservati ai lavoratori o non utilizzati per l'attività lavorativa e per effettuare controlli a distanza e rammenta il necessario rispetto delle procedure di trattativa sindacale prescritte dallo Statuto dei lavoratori in caso di riprese per motivi di sicurezza.
REGOLA: LA VIDEOSORVEGLIANZA È LECITA SOLO QUANDO È NECESSARIO, QUANDO È PROPORZIONALE AL PERICOLO CHE SI TEME E QUANDO LA FINALITÀ PERSEGUITA È TRA QUELLE ATTRIBUITE ALLA COMPETENZA DELL'INSTALLATORE.
PRINCIPI:
Proporzionalità: la videosorveglianza deve essere considerata come una scelta dettata dalla constata insufficienza di altri sistemi di deterrenza.
Liceità: la videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e di tutte le disposizioni di legge relative all'installazione di sistemi audiovisivi
Necessità: nell'installazione va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze
Finalità: scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza.
OBBLIGHI DEL TITOLARE
Il datore di lavoro deve verificare se deve preventivamente o meno ricorrere all'interpello preventivo del garante. Chi rientra nei casi previsti dal provvedimento deve sottoporre i sistemi di videosorveglianza anteriormente alla loro installazione.
È sancito l'obbligo di informativa ai soggetti ripresi: nel provvedimento in esame viene confermata la possibilità di informativa sintetica, anzi se ne fornisce un facsimile riproducibile dai soggetti tenuti.
Il datore di lavoro deve anche controllare se sia tenuto o meno a effettuare la notificazione ai sensi dell'articolo 37 del Codice della privacy. A tale proposito si rammenti che non vanno notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio.
Adempimento organizzativo è quello della nomina di responsabili e incaricati del trattamento. Per il garante deve trattarsi di un numero molto ristretto di soggetti, in particolare quando ci si avvale di una collaborazione esterna.
In caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato: a poche ore o al massimo 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini o a festività o chiusura di uffici o esercizi
Il datore di lavoro deve produrre un atto autonomo di documentazione delle ragioni delle scelte in merito all'installazione, da conservare presso di sé e presso il responsabile del trattamento e ciò anche ai fini dell'eventuale esibizione in occasione di visite ispettive, oppure dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di contenzioso.
I soggetti privati possono installare telecamere senza il consenso degli interessati (peraltro non facilmente acquisibile), sulla base delle prescrizioni indicate dal garante, quando chi intende rilevare le immagini deve perseguire un interesse legittimo a fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc...