L'articolo 21 della Legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Comunitaria 2000) ha apportato numerose modifiche al Dlgs 626/1994, nella parte relativa all'uso dei videoterminali.
Innanzitutto bisogna sottolineare la definizione di lavoratore al videoterminale:
lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
I lavoratori sono inoltre sottoposti a sorveglianza sanitaria:
le visite di controllo sono effettuate con le seguenti modalità:
prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
In base alle risultanze degli accertamenti i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita ne evidenzi la necessità.